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PROROGATI FINO AL 2018 I TERMINI PER LA VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA DEI CRITERI ECOLOGICI NECESSARI PER L’OTTENIMENTO DELL’EU ECOLABEL PER I LUBRIFICANTI

E’ stata recentemente emanata la decisione 2015/877/UE che modifica, tra le varie, anche  la Decisione 2011/381/Ue in materia di assegnazione del marchio di qualità ecologica EU Ecolabel a determinate categorie di lubrificanti.
Di cosa si tratta?  Cosa è cambiato rispetto alla decisione 2011/381?
Le modifiche apportate non cambiano nulla nella sostanza rispetto ai criteri indicati dalla Decisione 381, anzi, prorogano, cioè prolungano la validità di quanto in questa stabilito: le aziende che intendono quindi chiedere l’EU Ecolabel per i propri lubrificanti dovranno far riferimento ancora ai criteri indicati dall’articolo .
L’articolo 4 della Decisione 381 stabilisce infatti che i criteri  fissati per l’assegnazione dell’EU Ecolabel  e i relativi requisiti di valutazione e verifica avrebbero avuto una validità di 4 anni a partire dall’entrata in vigore della Decisione ed essendo ormai scaduto questo periodo la Commissione Europea avrebbe dovuto iniziare questo processo di revisione dei suddetti aspetti. In realtà con questa decisione si posticipa di ben 4 anni l’inizio di questa fase e quindi, alla luce di questo disposto, i prodotti che hanno ottenuto l’etichetta di qualità ecologica europea in base ai criteri della 381, dato per scontato che siano confermati i suddetti criteri, non correranno il rischio di dover procedere ad un nuovo iter rischiando di dover apportare anche delle modifiche nella composizione chimica ai fini della conferma dell’EU Ecolabel.
Ricordiamo in modo schematico quali sono questi criteri:
 

aNON TOSSICO:  non deve cioè essere dannoso per l’ambiente e per l’uomo    (criterio 3).  
 
TOSSICITA' ACQUATICA BIODEGRADABILITA' BIOACCUMULO
b) BIODEGRADABILE- NON BIACCUMULATIVO
a seconda del tipo di biodegradabilità  
 ( immediata o intrinseca ) la sostanza deve biodegradarsi nell’ambiente (criterio 4)
 
 
TEST
OECD
201,
202,
203,
210,
211
OECD
301 A, B, C, D, E,F
OECD
305,
107,
117,
123
 
c) REALIZZATO CON MATERIE PRIME RINNOVABILI: la decisione indica, categoria per categoria, le percentuali minime di tasso di carbonio derivante da materie prime rinnovabili che il prodotto deve contenere  ( criterio 5).
 
d) PERFORMANTE: deve cioè poter garantire il rispetto di criteri di prestazione tecnica minima stabilita, a seconda del tipo di applicazione , da norme specificatamente indicate nella Decisione (criterio  6)