• I CAM NEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

Con il Dlgs  31 marzo 2023 n. 36 è stato pubblicato il NUOVO codice deli Appalti che sostituisce il precedente (Dlgs. N.50 del 2016) e l’effettiva entrata in vigore, quindi l’applicabilità e gli effetti delle nuove disposizioni, sono posticipate al prossimo 1° luglio.

Il nuovo testo è stato da subito oggetto di grande attenzione e molti commenti da parete degli addetti ai lavori per i numerosi cambiamenti introdotti finalizzati a semplificare il più possibile le procedure e accelerare la digitalizzazione e la condivisione dei dati. Ambiziosi gli obiettivi, molte le perplessità ed i dubbi, buoni i propositi, in un contesto ideale. Vedremo come impatteranno questi cambiamenti sulla realtà delle gare d’appalto, se apporteranno veri benefici al sistema, se sarà garantita la legalità e la trasparenza.

Di tutte le novità introdotte, quello che maggiormente abbiamo a cuore riguarda eventuali modifiche introdotte in merito all’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi nelle gare d’appalto: cosa dice il nuovo codice al riguardo?

Prima di entrare nel dettaglio delle specifiche disposizioni, diciamo subito  che anche il nuovo codice prevede l’inserimento nella documentazione progettuale di gara dei Criteri Ambientali Minimi come procedura standard.

Vi è tuttavia una differenza apparentemente di poco conto nell’articolo che li contempla, cioè il testo di legge introduce la possibilità di “differenziarne , ove tecnicamente opportuno, l’applicazione anche in base al valore dell’appalto o della concessione”: questa aggiunta sembra lasciare spazio a ipotesi di non applicazione dei CAM qualora  vi siano determinate circostanze, ma considerato il quadro complessivo non sembra che questo apra le porte a valutazioni discrezionali.

Vediamo meglio, riportando di seguito sia il dettato precedente che i nuovi articoli in merito.

  • Nel codice del 2016 la loro obbligatorietà, come noto, era sancita dall’ articolo 34 che in modo inequivocabile stabiliva:

1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, ((anche)) a quanto specificamente previsto all’articolo 144.

((2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 6. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione.))”

  • Nel nuovo codice l’articolo che li menziona e ne prevede l’inserimento nella documentazione dei bandi di gara è l’articolo 57 “Clausole sociali del bando di  gara  e  degli  avvisi  e  criteri  di sostenibilita' energetica e ambientale” che al comma 2 recita:

“….

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti  contribuiscono  al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano  d’azione per la  sostenibilita’ ambientale  dei  consumi  nel  settore  della pubblica    amministrazione    attraverso    l’inserimento, nella documentazione  progettuale  e  di  gara,  almeno  delle   specifiche tecniche  e  delle  clausole  contrattuali  contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche  categorie  di  appalti  e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell’appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell’ambiente e della  sicurezza  energetica  e  conformemente,  in riferimento all’acquisto di prodotti  e  servizi  nei  settori  della ristorazione collettiva e fornitura di derrate  alimentari,  anche  a quanto specificamente previsto dall’articolo 130.  Tali  criteri,  in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche  ai fini della stesura dei  documenti  di  gara  per  l’applicazione  del criterio  dell’offerta  economicamente  piu’  vantaggiosa,  ai  sensi dell’articolo 108, commi 4 e 5. Le  stazioni  appaltanti  valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti  e  concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle   categorie   di   appalto   riferite   agli    interventi    di ristrutturazione,   inclusi   quelli   comportanti   demolizione  e ricostruzione,  i  criteri   ambientali   minimi   sono   tenuti   in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia  di intervento e della localizzazione delle opere  da  realizzare,  sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.”

Oltre all’articolo 57, l’articolo 83, comma 2 stabilisce anche:

“…

I bandi, gli avvisi di pre-informazione e  gli  avvisi  relativi agli appalti aggiudicati contengono le  informazioni  rispettivamente indicate nell'allegato II.6. I bandi di  gara  indicano  altresi'  la durata del procedimento di gara, nel rispetto dei termini massimi  di cui all'articolo 17, comma 3, e i criteri ambientali  minimi  di  cui all'articolo 57, comma 2.

…”

 E’ chiaro che i CAM ove presenti, DEVONO ESSERE APPLICATI.

Ricordiamo soprattutto che TUTTI I BANDI DI GARA FINANZIATI con le risorse del PNRR devono contenere i Criteri Ambientali, se presenti per quel determinato servizio/opera/prodotto e come sappiamo, i fondi messi a disposizione sono consistenti: il principio di SALVAGUARDIA AMBIENTALE è alla base del piano ed è imprescindibile.

Sull’inciso “…differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell’appalto o della concessione…” rimaniamo in attesa di capire cosa comporterà: sicuramente il riferimento ad aspetti tecnici parrebbe ancorare la differenziazione a criteri oggettivi uniti alla considerazione del valore economico dell’appalto o della concessione.

In cosa questo si tradurrà concretamente, lo capiremo man mano che le disposizioni del nuovo codice saranno applicate alle gare d’appalto, quindi a partire dal 1°di luglio in poi.

Rimane valido ad ogni modo quanto finora da noi scritto in merito ai lubrificanti e grassi rispettosi dei CAM: le aziende che intendono partecipare a gare d’appalto disciplinate di decreti CAM che riguardano gli oli e i grassi lubrificanti da usare nei mezzi di cantiere, devono utilizzare prodotti con le caratteristiche descritte, ovvero biodegradabili o a base rigenerata, ad eccezione dei bandi relativi a servizi disciplinati dal
“CAM del verde” (DM n.63 del 10 marzo 2020) il quale prevede come OBBLIGATORIO l’uso sui mezzi utilizzati per l’esecuzione dei servizi  ESCLUSIVAMENTE DEI LUBRIFICANTI BIODEGRADABILI, senza l’opzione dei rigenerati.

Sono 19 le categorie di servizi disciplinati da altrettanti Decreti CAM, di questi, 5 contengono indicazioni specifiche relative agli oli lubrificanti da impiegare nei mezzi utilizzati dagli operatori economici aggiudicatari del servizio:

EDILIZIA

EVENTI CULTURALI

RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADALE

VEICOLI

VERDE PUBBLICO

La scelta di un lubrificante biodegradabile piuttosto che un rigenerato è lasciata alla discrezione degli operatori economici, ma naturalmente optare per i primi è senz’altro auspicabile perché si tratta di prodotti ormai presenti sul mercato e quindi reperibili senza particolare difficoltà. E’ inoltre una scelta responsabile e consapevole perché ,   vogliamo ricordarlo e enfatizzarlo, gli oli e grassi rigenerati mantengono inalterate anche il potenziale inquinante dovuto alla loro natura; una scelta totalmente in linea con quello che è il principio di SALVAGUARDIA AMBIENTALE di cui abbiamo accennato sopra.

Alla vigilia dell’applicazione del Nuovo Codice degli Appalti rinnoviamo la nostra disponibilità  a supportare le aziende che intendono partecipare a gare d’appalto che contengono i Criteri Ambientali Minimi per i lubrificanti: oltre ai prodotti, forniamo il supporto documentale necessario e l’ assistenza tecnica per la scelta della soluzione lubrificante più adatta alla specifica applicazione.